Varianti contrattuali: i limiti imposti dal nuovo Codice degli Appalti

🏛️ Varianti Contrattuali in Corso d’Opera: Guida Completa alle Modifiche negli Appalti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)

Introduzione: Chiunque abbia a che fare con i contratti pubblici sa che, per quanto dettagliati possano essere, la realtà dell’esecuzione può presentare sorprese e nuove necessità. Le varianti contrattuali in corso d’opera sono gli strumenti giuridici che permettono di gestire queste eventualità, modificando un contratto già in essere. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023) dedica ampio spazio a questa delicata materia, in particolare con l’articolo 120. Questo articolo si propone come una guida chiara per comprendere quando e come è possibile apportare modifiche a un contratto pubblico, analizzando i limiti e le procedure per le varianti contrattuali in corso d’opera.


Cosa Sono le Varianti Contrattuali in Corso d’Opera e Perché Esistono?

Le varianti contrattuali in corso d’opera sono, in sostanza, delle modifiche apportate alle condizioni originarie di un contratto pubblico durante la sua fase di esecuzione. La loro esistenza risponde a un’esigenza pratica fondamentale: permettere alla stazione appaltante e all’operatore economico di adattare il contratto a circostanze non previste o a nuove esigenze emerse, garantendo al contempo la corretta realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura.

Tuttavia, poiché si deroga a quanto stabilito in sede di gara, la disciplina delle varianti è caratterizzata da vincoli rigorosi. L’obiettivo è tutelare principi cardine come la concorrenza (evitando che le modifiche favoriscano indebitamente l’appaltatore originario), l’economicità e la trasparenza delle procedure.


📜 Quando Sono Ammesse le Varianti Contrattuali? Le Ipotesi dell’Art. 120

L’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 è il faro che illumina le possibilità di modifica dei contratti in corso di esecuzione senza necessità di una nuova procedura di affidamento. Vediamo le principali casistiche che consentono le varianti contrattuali in corso d’opera:

📄 1. Modifiche Già Previste nel Contratto (Art. 120, c.1, lett. a)

Sono ammesse le modifiche che erano espressamente previste nei documenti di gara iniziali attraverso clausole “chiare, precise e inequivocabili”. Queste possono includere anche clausole di opzione. In questo caso, la possibilità di variazione è già nota a tutti i partecipanti fin dall’inizio.

2. Lavori, Servizi o Forniture Supplementari (Art. 120, c.1, lett. b)

È possibile aggiungere prestazioni non previste inizialmente se queste diventano necessarie e un cambio di contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici, oppure comporterebbe notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante.

⚠️ Attenzione: L’eventuale aumento di prezzo per queste modifiche non può eccedere il 50% del valore del contratto iniziale (Art. 120, c.2).

🌪️ 3. Varianti per Circostanze Impreviste e Imprevedibili (Art. 120, c.1, lett. c)

Questa è una delle categorie più classiche di varianti contrattuali in corso d’opera. Sono modifiche rese necessarie da circostanze che la stazione appaltante non poteva prevedere con la dovuta diligenza prima dell’affidamento. L’articolo elenca specifici casi, tra cui:

  • Nuove disposizioni legislative o regolamentari.
  • Eventi naturali straordinari e imprevedibili, o casi di forza maggiore.
  • Rinvenimenti imprevisti (es. reperti archeologici, ordigni bellici).
  • Difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili.

Anche per queste varianti, l’aumento di prezzo non può superare il 50% del valore del contratto iniziale (Art. 120, c.2).

🔄 4. Sostituzione del Contraente (Art. 120, c.1, lett. d)

In casi eccezionali e ben definiti (come successione per morte, insolvenza, ristrutturazioni societarie, o se previsto da clausole chiare nei documenti di gara), è possibile sostituire l’aggiudicatario originario, purché il nuovo soggetto soddisfi i criteri di selezione iniziali e ciò non comporti ulteriori modifiche sostanziali al contratto.

📊 5. Modifiche “de minimis” o di Valore Non Elevato (Art. 120, c.3)

I contratti possono essere modificati anche al di fuori delle ipotesi precedenti se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

  1. Le soglie fissate all’articolo 14 del Codice (soglie europee).
  2. Il 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture, o il 15% per i lavori.

Condizione essenziale è che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l’operazione economica sottesa rimangano inalterate.

6. Modifiche Non Sostanziali (Art. 120, c.5 & c.7)

Le modifiche non sostanziali sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore. Una modifica è considerata “sostanziale” se altera considerevolmente la struttura del contratto o l’operazione economica. L’articolo 120, comma 6, elenca condizioni specifiche che rendono una modifica sostanziale (ad esempio, se introduce condizioni che avrebbero attratto altri partecipanti o portato a un’offerta diversa, o se estende notevolmente l’ambito del contratto).
Il comma 7, inoltre, elenca alcune modifiche al progetto o contrattuali considerate non sostanziali, come quelle che assicurano risparmi o realizzano soluzioni migliorative senza incremento di costi.

📜 Varianti Contrattuali in Corso d’Opera (Art. 120 D.Lgs. 36/2023) 📜

  • 🎯 Definizione: Modifiche al contratto pubblico durante la sua esecuzione.
  • ⚖️ Scopo: Adattare il contratto a nuove esigenze o imprevisti, tutelando concorrenza e trasparenza.
  • 📌 Principali Tipologie Ammesse (Art. 120, c.1):
    • ✅ Previste nel contratto (lett. a)
    • ➕ Lavori/servizi/forniture supplementari (lett. b) – Max +50% valore iniziale
    • 🌪️ Circostanze imprevedibili (lett. c) – Max +50% valore iniziale
    • 📊 Modifiche “minori” (c.3) – Sotto soglie UE e % (10/15%) valore iniziale
    • 👍 Non sostanziali (c.5, c.7) – Sempre ammesse (non alterano struttura/equilibrio)
  • 🛑 Limiti Generali: Non alterare la natura sostanziale del contratto, non falsare la concorrenza, economicità.
  • 👤 Autorizzazione: Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

🚧 I Rigidi Paletti alle Varianti: Limiti Quantitativi e Qualitativi

Come accennato, le varianti contrattuali in corso d’opera non sono a discrezione illimitata, ma soggette a precisi limiti.

💰 Limiti di Valore (Quantitativi)

L’articolo 120 stabilisce soglie precise per alcune tipologie di varianti:

  • Limite del 50%: Per lavori supplementari (lett. b) e varianti per circostanze imprevedibili (lett. c), l’eventuale aumento di prezzo non può superare il 50% del valore del contratto iniziale. Se ci sono più modifiche successive di questo tipo, la limitazione si applica al valore di ciascuna.
  • Soglie per modifiche “minori”: Le modifiche ex comma 3 devono rispettare sia le soglie europee dell’articolo 14 sia il limite percentuale del 10% (servizi/forniture) o 15% (lavori) del valore iniziale.

È fondamentale che queste modifiche successive non siano utilizzate per eludere l’applicazione del Codice.

🔎 Limiti di Natura (Qualitativi)

Oltre ai limiti di importo, le varianti devono rispettare la natura del contratto:

  • Non alterare l’oggetto sostanziale del contratto: Una modifica è “sostanziale” (e quindi generalmente non ammessa senza una nuova gara, salvo i casi previsti) se, ad esempio, introduce condizioni che, se fossero state presenti inizialmente, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi o l’accettazione di un’offerta diversa. Oppure se cambia l’equilibrio economico a favore dell’appaltatore in modo imprevisto, o estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto (Art. 120, c.6).
  • Non pregiudicare la concorrenza: Le modifiche non devono creare vantaggi competitivi indebiti per l’appaltatore né limitare la possibilità di accesso alla gara per altri operatori.
  • Conformità ed economicità: Le modifiche devono essere conformi alle normative vigenti e giustificate da motivi di economicità, adottate al minor costo possibile.

📝 La Procedura: Chi Autorizza e Come?

Le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante (Art. 120, c.13). Il RUP ha quindi un ruolo centrale nel verificare la sussistenza dei presupposti di legge e nell’adottare i provvedimenti necessari.

Inoltre, per alcune modifiche (quelle per lavori supplementari o circostanze imprevedibili), è prevista la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o in ambito nazionale a seconda dell’importo (Art. 120, c.14). Vi sono anche specifici oneri di comunicazione e trasmissione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a cura del RUP (Art. 120, c.15).


⚠️ Impatti e Rischi delle Varianti Contrattuali

Sebbene necessarie, le varianti contrattuali in corso d’opera possono comportare alcuni rischi e impatti significativi:

  • Aumento dei costi: Spesso le varianti determinano un incremento dei costi a carico della stazione appaltante e, di conseguenza, della collettività.
  • Ritardi nell’esecuzione: La necessità di definire, approvare e implementare una variante può causare ritardi nei tempi di consegna dell’opera, del servizio o della fornitura.
  • Contenzioso: Le modifiche possono generare disaccordi tra le parti e dare origine a contenziosi o all’iscrizione di “riserve” da parte dell’appaltatore.

Una gestione non corretta o un ricorso eccessivo alle varianti possono segnalare problemi nella fase di progettazione o pianificazione iniziale. Per questo, la loro gestione richiede grande attenzione e professionalità.


🏁 Conclusioni: Varianti Contrattuali, Strumento Necessario, Gestione Attenta

Le varianti contrattuali in corso d’opera sono uno strumento indispensabile nella gestione dei contratti pubblici, permettendo di affrontare le complessità e gli imprevisti dell’esecuzione. Tuttavia, il loro utilizzo è strettamente regolamentato dall’articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 per garantire che ogni modifica sia giustificata, trasparente e non lesiva della concorrenza.

Per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, una profonda comprensione di questa normativa è cruciale per navigare correttamente le sfide dell’esecuzione contrattuale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi pubblici nel rispetto della legalità e dell’efficienza. La chiave risiede nel bilanciare la necessaria flessibilità con il rigore imposto dalla tutela dell’interesse pubblico e della parità di trattamento.


🔗 Link Utili (Riferimenti Normativi)

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